Il decreto ingiuntivo non opposto ottenuto dalla banca contro i garanti preclude a questi ultimi di far valere in un successivo giudizio la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust e la nullità degli affidamenti garantiti da pegno per causa concretamente illecita, per collegamento con un’operazione di sale and lease back, per violazione di norme imperative o per usura in concreto, perché il giudicato copre il dedotto e il deducibile e si estende all’insussistenza di cause di invalidità del contratto a monte, anche diverse da quelle che avrebbero potuto giustificare l’opposizione [azioni di nullità, restitutorie e risarcitorie promosse da due coniugi, ex soci e amministratori di due s.r.l. fallite e loro fideiussori e datori di pegno, contro la banca finanziatrice, che anni prima aveva ottenuto tre decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi non opposti ed escusso i pegni; domande dichiarate inammissibili e rigettate].
Il socio che ha ceduto la propria quota è legittimato all’azione risarcitoria diretta ai sensi dell’art. 2395 c.c. o dell’art. 2476, settimo comma, c.c. contro la banca che abbia concorso nel fatto illecito dell’amministratore o si sia ingerita nella gestione come amministratore di fatto, per le condotte tenute quando egli era socio, perché il nesso tra condotta e danno va accertato al momento in cui la condotta è posta in essere, ma può ottenere soltanto il risarcimento dei danni subiti nella propria sfera individuale come conseguenza immediata e diretta della condotta, e non la diminuzione di valore della partecipazione, che costituisce danno soltanto riflesso.
Nell’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2497 c.c. proposta dai soci contro la banca finanziatrice accusata di aver esercitato dall’esterno attività di direzione e coordinamento sulle società di un gruppo, i soci sono legittimati a chiedere anche il risarcimento dei danni alla redditività e al valore della partecipazione, e la prescrizione quinquennale decorre dal momento in cui il pregiudizio è conoscibile dai soci della società eterodiretta, che per i soci che erano anche amministratori delle società va fatto risalire quantomeno alla dichiarazione di fallimento della società operativa.
L’azione risarcitoria aquiliana contro la banca che si sia ingerita nella gestione di una società come amministratore di fatto o abbia concorso nel fatto illecito dell’amministratore si prescrive in cinque anni dal perfezionamento dei fatti integrativi della responsabilità, e la prova dell’interruzione non è fornita con la produzione di un verbale di mediazione dal quale non risulti l’attinenza dei fatti ivi dedotti con quelli di causa, né con la mera allegazione di un precedente giudizio i cui atti non sono stati prodotti.
Il garante e il socio non sono legittimati a impugnare, in proprio o quali ex soci, i negozi di cui sia stata parte la società, come le fideiussioni da essa rilasciate in violazione dello statuto, salvo l’azione di nullità, spettante a chiunque vi abbia interesse, avente a oggetto una pluralità di negozi collegati asseritamente impiegati per conseguire un risultato vietato, perché il collegamento negoziale è configurabile anche tra negozi stipulati da soggetti diversi purché legati da un nesso teleologico e dal comune intento di perseguire un ulteriore risultato concreto.
L’operazione di sale and lease back non è nulla per sua natura, e la sua nullità per illiceità della causa o per violazione del divieto di patto commissorio richiede l’accertamento, con valutazione complessiva e non atomistica, del nesso di interdipendenza tra vendita, locazione finanziaria, finanziamento e pegno e dello scopo concreto di garanzia consistente nel trasferimento irrevocabile del bene in caso di inadempimento.
Qualsiasi contratto che importi trasferimento di diritti o assunzione di obblighi verso un corrispettivo può costituire lo strumento dell’usura, ma il contratto usurario richiede la prova sia del vantaggio usurario sia di un comportamento dell’agente diretto a incidere sulla determinazione della volontà contrattuale della controparte, sicché non basta che la banca si sia limitata a trarre profitto dalla situazione del cliente.
L’azione di restituzione delle prestazioni eseguite in adempimento di un negozio nullo si prescrive in dieci anni, con decorrenza dai singoli pagamenti.