Nell’ambito di un giudizio di contraffazione di modelli internazionali, la confondibilità deve essere accertata “in concreto”, onde valutare se vi possa essere una qualche possibilità che il consumatore “informato” confonda i prodotti di cui si discute; in particolare, qualora il mercato dei prodotti in questione fosse particolarmente “affollato”, è sufficiente anche una ridotta diversificazione degli stessi prodotti per escludere ogni ipotesi di contraffazione.