Nel confronto tra marchi registrati, in coerenza con la funzione intrinseca del segno distintiva dell’origine del prodotto, l’apprezzamento sulla confondibilità tra segni similari dev’essere compiuto dal giudice non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, vale a dire con riguardo all’insieme degli elementi salienti grafici, visivi e fonetici dei marchi interessati, e tenuto conto di tutti i fattori pertinenti, e quindi della notorietà del marchio e del grado di somiglianza tra i prodotti, nonché della normale avvedutezza dei consumatori cui i prodotti o servizi sono destinati. Elemento costitutivo del marchio di fatto è non il semplice uso del segno bensì la sua notorietà qualificata, e questa richiede che il segno abbia acquisito valenza distintiva, imprimendosi nella memoria della clientela, e divenendo capace di esprimere il collegamento tra il mercato, il prodotto e il produttore.