Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. a), CPI, e dell’art. 5, comma 1, CPI, è consacrato nell’ordinamento nazionale il divieto di importazioni parallele di origine europea secondo cui il titolare del marchio ha un diritto esclusivo che gli consente di vietare ai terzi d’importare nello Spazio Economico Europeo prodotti contrassegnati con il suo segno, salvo, appunto, che i prodotti in questione siano stati immessi in commercio all’interno del SEE dal titolare o “con il suo consenso”.