Il diritto di privativa accordato dalla legge al titolare del marchio non può estendersi anche agli elementi identificativi dell’attività che ha luogo sotto di esso, quasi che la titolarità del marchio consentisse al suo proprietario in considerazione della sua diretta riferibilità ad uno specifico “format” imprenditoriale di riservarne solo a sè stesso l’esercizio, in quanto urterebbe con la libertà di impresa. Lo svolgimento di un’attività imprenditoriale che si avvale di elementi caratteristici rappresentativi di un contesto storico-sociale, non potendo costituire oggetto di privativa a favore di chi la pratica, non rende illecita e scorretta l’attività concorrenziale che sfrutti i medesimi elementi, in quanto liberamente fruibili e sfruttabili da chiunque ai fini commerciali.