Il diritto di informazione riservato al socio ex art. 2476, 2° comma, c.c. richiede che quest’ultimo per esercitare il proprio diritto debba necessariamente precisare la natura dei documenti e delle informazioni richieste.
Inoltre, ai sensi dell’art. 2215 bis, 2° comma, c.c., qualora i libri (e gli altri documenti) siano formati e tenuti con strumenti informatici, questi devono essere resi consultabili in ogni momento per gli usi consentiti dalla legge, fra i quali deve ritenersi compreso quello accordato al socio dall’art. 2476, 2° comma, c.c.
In ogni caso, resta fermo che l’eventuale uso improprio (da parte del socio o del terzo) delle informazioni acquisite trova adeguato rimedio nella (sempre eventuale) responsabilità risarcitoria del soggetto responsabile dell’illecito, qualora effettivamente sussistente.