Il socio di una cooperativa è parte di un duplice e distinto rapporto: l’uno di carattere associativo, che discende direttamente dall’adesione al contratto sociale e dalla conseguente acquisizione della qualità di socio, l’altro, per lo più̀ di natura sinallagmatica, che deriva dal contratto bilaterale di scambio, per effetto del quale egli si appropria del bene o del servizio resogli dall’ente. Pertanto, al fine di ripartire tra i soci le spese sopportate dalla cooperativa, le spese relative all’organizzazione e amministrazione dell’ente, afferenti il rapporto societario, dovranno essere ripartite tra tutti i soci, siano essi parte o no anche del rapporto mutualistico; mentre quelle afferenti il rapporto mutualistico dovranno essere ripartite soltanto tra i soci parte di detti rapporti in quanto dal rapporto di scambio sorge, a carico del socio, l’obbligo di provvedere alle anticipazioni e agli esborsi di carattere straordinario necessari per l’acquisto del bene.