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Tribunale di Roma, 10 Gennaio 2019

Il fornitore di servizi di hosting con ruolo attivo non può beneficiare del regime di limitazione della responsabilità civile previsto dall’art. 14 Dir. 2000/31 e dall’art. 16 D.Lgs. 70/2003 e la sua responsabilità deve essere accertata ex art. 2043 c.c.

Tribunale di Roma, 10 Gennaio 2019
Il fornitore di servizi di hosting con ruolo attivo non può beneficiare del regime di limitazione della responsabilità civile previsto dall’art. 14 Dir. 2000/31 e dall’art. 16 D.Lgs. 70/2003 e la sua responsabilità deve essere accertata ex art. 2043 c.c.

Quando l’attività del gestore di una piattaforma di condivisione di video on line non può essere qualificata come fornitura di servizi di mero hosting neutro e passivo, ma si identifica in una complessa organizzazione di sfruttamento pubblicitario ed economico dei contenuti immessi in rete dagli utenti attraverso un’organizzazione dei contenuti audiovisivi, è inapplicabile, in relazione a questa attività, l’art. 16 del d. lgs. n. 70/2003 e la relativa esenzione da responsabilità e trova applicazione l’art. 2043 c.c..

Il gestore della piattaforma sarà sottratto dai benefici di irresponsabilità nel caso in cui la sua attività si configuri in un’assistenza consistente nell’ottimizzazione dei contenuti digitali ed abbia contribuito all’editing del materiale lesivo degli interessi tutelati all’interno della rete internet.

Non potrà essere esclusa la responsabilità del gestore della piattaforma tutte le volte in cui questo venga messo a conoscenza dell’illiceità dei dati trasmessi, dovendo quest’ultimo rispondere nel caso in cui non si sia prontamente attivato per la rimozione o disattivazione dei contenuti ma abbia proseguito nella fornitura degli strumenti per la continuazione della condotta illecita. La conoscenza effettiva, in qualsiasi modo acquisita, anche autonomamente, farà sorgere la responsabilità civile e risarcitoria del provider. La conoscenza effettiva dell’illecito non necessita dell’indicazione specifica di ogni URL per la localizzazione delle opere abusivamente pubblicate in quanto lo stato della tecnica attuale consente al provider di identificare i contenuti illeciti sulla base del titolo delle opere audiovisive.

Il danno subito dal titolare dei diritti autorali andrà determinato sulla base del criterio di stima del prezzo del consenso.

Data Sentenza: 10/01/2019
Allegato:
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Data: 31/01/2019
Massima a cura di: Alessandro La Rosa
Alessandro La Rosa

Iscritto all’albo degli avvocati dal 2001, Alessandro La Rosa collabora con lo Studio Previti nella qualità di head of IP department. Ha acquisito una particolare esperienza nella consulenza ed assistenza, sia in sede contenziosa che stragiudiziale, in materia di contraffazione telematica, con particolare riferimento alla tutela del copyright, diritto delle nuove tecnologie e diritto dei social-media, ambiti che lo vedono autore di diverse pubblicazioni. Svolge attività di docenza nell’ambito del master annuale de “il Sole 24 Ore” in materia di Proprietà Intellettuale. Membro dell'Associazione Internazionale per la Protezione della Proprietà Intellettuale.

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