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Tribunale di Catanzaro, 23/09/2022

Il mero segno grafico non è sufficiente a distinguere due marchi operanti nel settore moda

Tribunale di Catanzaro, 23/09/2022
Il mero segno grafico non è sufficiente a distinguere due marchi operanti nel settore moda

In tema di tutela del marchio, l’apprezzamento sulla confondibilità va compiuto dal giudice di merito accertando non soltanto l’identità o almeno la confondibilità dei due segni, ma anche l’identità e la confondibilità tra i prodotti, sulla base quanto meno della loro affinità; tali giudizi non possono essere considerati tra loro indipendenti, ma sono entrambi strumenti che consentono di accertare la cd. “confondibilità tra imprese”. [Nel caso concreto il giudice ritiene che l’apposizione di un mero punto tra le due parole che compongono il marchio del convenuto non appare idonea a distinguerla dal marchio dell’attore, tanto più ove si consideri che entrambi vengono utilizzati per la pubblicizzazione e commercializzazione di abbigliamento]

Data Sentenza: 23/09/2022
Registro: RG 1591 / 2022
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Data: 16/05/2023
Massima a cura di: Cecilia Balestra
Cecilia Balestra

Laureata in Giurisprudenza, percorso Diritto comparato, europeo e transnazionale, presso l'Università degli Studi di Trento, con una tesi in Diritto Commerciale dal titolo "Gli assetti adeguati nelle società a responsabilità limitata". Compiuta Pratica presso uno studio specializzato in Proprietà Intellettuale, Diritto Commerciale e Privacy di Venezia. Ha frequentato il Master in Diritto della Proprietà Intellettuale di Just Legal Service, Milano. Ufficio Diritti e Contratti di importante Casa Editrice.

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