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Tribunale di Milano, 7 Ottobre 2024

Il periculum in mora concreto ed attuale, tra tempo ragionevole e colpevole ritardo

Tribunale di Milano, 7 Ottobre 2024
Il periculum in mora concreto ed attuale, tra tempo ragionevole e colpevole ritardo

Il deposito di un ricorso cautelare dopo tre mesi dall’invio dell’ultima lettera di contestazione non costituisce un colpevole ritardo nella reazione agli illeciti contestati, ritardo qualificabile in termini di tolleranza o di inerzia, essendo trascorso un lasso di tempo ragionevole per la preparazione e l’introduzione di un procedimento cautelare.

L’inibitoria e la penale sono misure sufficienti ad arginare il rischio di reiterazione delle condotte censurate e determinano il rigetto delle richieste di distruzione dei materiali illeciti, di ritiro dal commercio dei prodotti già in circolazione e di pubblicazione del provvedimento su quotidiani e periodici, richieste che dovranno essere valutate nell’ambito del giudizio di merito.

Non si configura un periculum concreto e attuale laddove non sia stato neppure paventato un rischio di occultamento o di irrimediabile dispersione della prova; per l’effetto non potrà essere accolta l’istanza di esibizione delle scritture contabili e commerciali e di acquisizione di informazioni utili a definire con maggiore precisione i confini dell’illecito.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 07/10/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Vincenzo Carnì
Registro: RG 27878 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 17/12/2025
Massima a cura di: Angela Zampetti
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