Il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d’Italia, relativo alle “Condizioni generali di contratto per la Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” predisposte dall’ABI, concerne esclusivamente le condizioni generali di contratto predisposte dall’ABI con riguardo a fideiussioni omnibus, con riferimento a un periodo compreso tra il 2002 e il 2005. [Nel caso di specie, il Tribunale, chiamato a decidere della nullità per violazione della normativa antitrust delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. contenute in un contratto di fideiussione, in quanto conformi a quelle del citato schema predisposto dall’ABI, ha ritenuto inutilizzabile la decisione della Banca d’Italia come prova privilegiata dell’illecito anticoncorrenziale dal momento che la fideiussione controversa era stata rilasciata nel 2013, ossia a distanza di otto anni dal periodo compreso fra il 2002 e il 2005. L’azione intrapresa dall’attore, quindi, si configurava come “stand alone”, con la conseguenza che era suo onere dimostrare la sussistenza di un illecito anticoncorrenziale, secondo le regole ordinarie del processo civile. Nel caso di specie, tale onere non è stato assolto dall’attore].