Nella s.r.l. tenuta alla nomina dell’organo di controllo o del revisore per il superamento dei limiti dimensionali previsti dall’art. 2477, comma 3, lett. c), c.c., nel testo introdotto dal d.l. 5/2012, il revisore unico nominato in luogo del sindaco esercita, oltre al controllo contabile, anche il controllo di legalità sulla gestione, perché i presupposti dell’obbligo sono identici quale che sia l’organo prescelto e non è razionale far dipendere dalla scelta della società il tipo di controllo cui essa è soggetta, sicché il revisore risponde, al pari dei sindaci, dell’omessa vigilanza sugli atti distrattivi degli amministratori [s.r.l. fallita nel 2015 che nell’aprile 2013 aveva nominato un revisore unico in luogo del collegio sindacale, il quale, anziché vigilare sull’affitto dell’azienda a una società dei figli dell’amministratore, rimasta debitrice di canoni per 244.500 euro, aveva redatto la stima del magazzino allegata alla proposta di concordato].
La distribuzione ai soci di una riserva facoltativa disponibile, pur formalmente consentita dall’art. 2433 c.c. in assenza di perdita del capitale, integra bancarotta fraudolenta per distrazione quando sia deliberata ed eseguita in uno stato di evidente criticità finanziaria, desumibile dagli indici dei bilanci correttamente riclassificati, e privi la società senza contropartita di risorse liquide riducendone sensibilmente il patrimonio netto, sicché ne rispondono a titolo di concorso il socio che abbia votato la delibera e percepito la propria quota e i sindaci consapevoli della situazione rimasti silenti in assemblea, con applicazione della prescrizione del reato decorrente dalla dichiarazione di fallimento ai sensi dell’art. 2947, comma 3, c.c.
Nella s.r.l. obbligata alla nomina dell’organo di controllo, cui si applicano le norme sul collegio sindacale della s.p.a., i sindaci il cui mandato sia scaduto con l’approvazione del bilancio del terzo esercizio restano in carica, ai sensi dell’art. 2400, comma 1, c.c., fino alla nomina del nuovo organo anche quando l’assemblea abbia contestualmente deciso di adottare un organo monocratico rinviandone la designazione, perché la società non può restare priva di controllo e la scelta tra organo collegiale e monocratico è irrilevante, sicché essi rispondono dei fatti di gestione compiuti fino a tale nomina.
Lo stato di squilibrio o di criticità finanziaria desumibile dagli indici di bilancio, distinto dalla perdita del capitale, che è fenomeno patrimoniale, e meno grave dell’insolvenza di cui all’art. 5 l.fall., non consente di qualificare come preferenziali, ai fini della responsabilità risarcitoria per bancarotta preferenziale, i pagamenti eseguiti dalla società in favore di una società partecipata quando il ceto bancario abbia mantenuto gli affidamenti e concesso nuovi finanziamenti, né di imputare ad amministratori e sindaci, in assenza di una causa di scioglimento e dell’insolvenza, un danno pari ai debiti tributari e previdenziali maturati nel medesimo periodo.
L’azione di responsabilità verso i creditori sociali esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l.fall. presuppone che l’atto di mala gestio abbia inciso sulla capienza del patrimonio sociale e si prescrive in cinque anni dal momento in cui l’insufficienza patrimoniale diviene oggettivamente percepibile all’esterno, sicché sono irrilevanti a tal fine la pubblicità nel registro delle imprese di un atto dannoso di per sé inidoneo a determinare l’insufficienza, come un conferimento di ramo d’azienda, e la pubblicazione di un bilancio chiuso in perdita ma con patrimonio netto ampiamente positivo, mentre non può segnare la decorrenza un bilancio che esponga un patrimonio netto negativo ma non sia mai stato approvato né pubblicato.
In difetto di previsione statutaria, il compenso degli amministratori richiede ai sensi dell’art. 2389 c.c. un’esplicita delibera assembleare che ne determini la misura, sicché non è sufficiente la delibera che attribuisca un compenso annuo fisso senza quantificarlo, delegando al consiglio la sola ripartizione tra i suoi membri, né l’approvazione dei bilanci che espongano i compensi erogati, salvo che un’assemblea totalitaria abbia espressamente discusso e approvato la proposta di determinazione, mentre il prelievo di compensi non deliberati integra bancarotta fraudolenta per distrazione, della cui mancata rilevazione per anni rispondono anche i sindaci.