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Tribunale di Milano, 2 Luglio 2019

Il venire meno dell’interesse dell’attore, la relativa dichiarazione e la (non) liquidazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale

Tribunale di Milano, 2 Luglio 2019
Il venire meno dell’interesse dell’attore, la relativa dichiarazione e la (non) liquidazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale

In un giudizio contumaciale, quando l’attore dichiari espressamente di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio, il Tribunale non può esprimere alcun sindacato e, pertanto, non può fare applicazione per la liquidazione delle spese del principio della soccombenza virtuale.

La fattispecie di cui all’art. 2377, comma 8, c.c. presuppone, affinché l’annullamento della delibera impugnata non abbia luogo, la sostituzione della delibera impugnata con altra presa in conformità della legge e dello statuto; tale valutazione di legittimità della delibera sostitutiva non può essere espressa dal tribunale nei casi in cui pende impugnazione anche avverso la nuova delibera (nel caso di specie la delibera impugnata dal socio era stata sostituita da altra di tenore analogo, anch’essa impugnata con separato giudizio dal socio, che quindi esprimeva di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio).

Data Sentenza: 02/07/2019
Registro: RG 4355 / 2019
Allegato:
Stampa Massima
Data: 03/01/2020
Massima a cura di: Egidio Greco
Egidio Greco

Avvocato del Foro di Milano. Cultore della materia di "Elementi fondamentali dei rapporti di diritto privato" presso l'Università degli Studi di Pavia. Laureato in Giurisprudenza (110/110 con lode) presso Università degli Studi di Pavia. Alunno del Collegio Ghislieri e allievo dello IUSS-Istituto Universitario di Studi Superiori. Erasmus student presso la RUG di Groningen, Olanda. Summer student presso la LSE di Londra, UK.

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