Ai sensi dell’art. 7, n. 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012, negli illeciti commessi a mezzo internet il danneggiato può agire non solo davanti al giudice dello Stato in cui è stabilito l’autore della pubblicazione, quale luogo del fatto generatore, ma anche davanti al giudice del luogo in cui si trova il centro principale dei propri interessi e in qualsiasi altro luogo in cui il danno si è verificato; il principio, affermato dalla Corte di giustizia per la lesione dei diritti della personalità online, si estende alla violazione dei diritti patrimoniali d’autore, con la precisazione che il giudice dello Stato membro dell’autore leso è competente a decidere limitatamente al danno cagionato nel proprio territorio. Sussiste pertanto la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda risarcitoria proposta, con il procedimento europeo per le controversie di modesta entità ex reg. (CE) n. 861/2007, dall’impresa italiana contro la società straniera che abbia riprodotto sui propri profili social immagini asseritamente protette.
Chi invoca la tutela autorale di rendering di arredi ha l’onere di identificare specificamente l’opera, di produrre le elaborazioni grafiche di cui rivendica la paternità e di allegare gli elementi costitutivi dell’originalità e della creatività; ove inquadri l’opera nel disegno industriale di cui all’art. 2, n. 10, l.d.a., deve allegare e provare anche il valore artistico, desumibile dal riconoscimento collettivo dell’opera (inclusione in collezioni museali, premi di design, pareri di esperti, citazioni in riviste specializzate). Il rinvio a un link che raffigura una pluralità indistinta di fotografie non soddisfa tali oneri.
Il lucro cessante da violazione del diritto d’autore va liquidato ai sensi dell’art. 158, comma 2, l.d.a. in via preferenziale tenendo conto degli utili realizzati dall’autore della violazione e, solo in via sussidiaria, in via forfettaria secondo il prezzo del consenso; il costo di produzione dell’opera non è un criterio valido di liquidazione, e la domanda va rigettata quando l’attore non alleghi né provi gli utili del convenuto, non ne chieda l’esibizione della contabilità e non documenti i parametri tariffari invocati per il prezzo del consenso.