La previsione del regolamento comunale, recepita nello statuto della società in house, che ricollega all’insediamento del consiglio comunale neoeletto la decadenza automatica dei componenti del collegio sindacale nominati dal sindaco è illegittima per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., perché nei confronti dei titolari di organi con funzioni di controllo sussistono esigenze di neutralità e imparzialità più marcate di quelle proprie degli incarichi dirigenziali. È conseguentemente illegittima la decadenza dei sindaci dichiarata sulla base di tale previsione.
Gli amministratori della società in house restano legati all’ente locale che li ha designati, perché concorrono alla realizzazione dei suoi obiettivi politici per tutta la durata del mandato; i componenti dell’organo di controllo ricevono invece un’investitura fiduciaria soltanto al momento della nomina, e la fiduciarietà si esaurisce con l’individuazione del soggetto idoneo, senza permanere nello svolgimento della funzione, che è esercitata in posizione di neutralità a presidio del rispetto della legge e della regolare tenuta della contabilità. Per questa ragione la regola secondo cui l’art. 50, commi 8 e 9, d.lgs. n. 267/2000 integra di per sé giusta causa di revoca degli amministratori delle società partecipate dal comune non si estende ai sindaci.
La dichiarazione con cui i sindaci, all’atto dell’accettazione della nomina, prendono atto della clausola di decadenza connessa all’insediamento del nuovo consiglio comunale e la accettano è affetta dalla medesima illegittimità della clausola, perché costituisce un passaggio necessitato, imposto dalla previsione statutaria e regolamentare, estraneo all’esercizio dell’autonomia negoziale.
Il potere di nomina e revoca degli amministratori e dei sindaci attribuito al socio pubblico ai sensi dell’art. 2449 c.c. trova fonte nello statuto, atto di natura negoziale, ed è esercitato dall’ente in sostituzione dell’assemblea, sicché, perfezionata la nomina, gli amministratori e i sindaci instaurano un rapporto di mandato con la sola società. Della revoca o della decadenza illegittimamente disposte dall’ente risponde pertanto la sola società partecipata, con esclusione dell’ente titolare della partecipazione.
Il danno da lucro cessante del sindaco illegittimamente dichiarato decaduto si liquida in via equitativa, assumendo a parametro i compensi che egli avrebbe presumibilmente percepito fino alla naturale scadenza dell’incarico, compresi quelli per le attività ulteriori abitualmente svolte e remunerate a parte, e detraendo da tale ammontare una percentuale, stimata nel 35%, rappresentativa dei risparmi di spese e di energie lavorative conseguiti per effetto della cessazione dall’incarico. Il relativo credito costituisce debito di valore e non è soggetto a IVA.
Il danno all’immagine del sindaco dichiarato decaduto non è risarcibile quando la decadenza deriva dall’applicazione di un istituto illegittimo senza essere accompagnata da alcun giudizio negativo, neppure implicito, sulla sua professionalità.