In tema di concorrenza sleale per confusione dei prodotti, l’imitazione rilevante ai sensi dell’art. 2598, n. 1, c.c. non esige la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo di quella che investe le caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, in quanto idonee, per capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa, sempreché la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto. [Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che il modello in questione non è caratterizzato da una forma nuova e da un carattere individualizzante e dunque che l’uso di segni distintivi simili, o addirittura identici, al modello “Face” in questione non costituisce una evidente forma di contraffazione e pregiudizio a tale segno.]