Il primo comma dell’art. 2479 c.c. abilita qualsiasi socio che detenga almeno un terzo del capitale sociale a convocare un’assemblea perché si pronunci su argomenti ritenuti rilevanti, anche in difetto di inerzia dell’organo amministrativo nella convocazione di assemblea sul punto; rimane purtuttavia il dovere del socio o dei soci convocanti di adottare a tal fine le formalità previste dallo statuto o, in difetto, dalla legge (e quindi, dall’art. 2479-ter co. 1° – 4° c.c.), in ogni caso esercitando tale potere in conformità al generale canone di attuazione in buona fede del contratto sociale e secondo i principi generali del procedimento assembleare quali, ad esempio, la predisposizione da parte del convocante del c.d. ordine del giorno, vale a dire un sia pur sintetico elenco delle materie da trattare, e la convocazione anche dell’organo amministrativo in carica nonché, se esistente, di quello di controllo.
Per revocarsi un amministratore di s.r.l. nominato a tempo indeterminato non occorre la presenza di una giusta causa, l’assenza della quale non invalida quindi la delibera con cui i soci hanno discrezionalmente deciso di rimuoverlo, ma comporta semmai (in applicazione del principio generale dettato per il mandato oneroso a tempo indeterminato dall’art. 1725 cpv. c.c.) la corresponsione di un adeguato indennizzo per il mancato preavviso.