E’ manifestamente infondata la pretesa di invocare un rapporto di conseguenzialità tra due delibere oggetto di impugnazione in termini di “vizi derivativi”, quando la prima delibera prevede e disciplina l’introduzione di una clausola di prelazione e la seconda attiene invece ad un azzeramento per perdite e ricostituzione del capitale sociale.
Eventuali irregolarità nella procedura di voto e/o nelle relative verbalizzazioni (in tesi falsa “attestazione di presenza”) possono rilevare solo come vizi di annullabilità e non di nullità.
E’ manifestamente fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dei soci nell’ambito di un giudizio di impugnazione di delibere assembleari