Ricerca Sentenze
Tribunale di Milano, 3 Novembre 2019

In caso di inadempimento al mandato fiduciario di tipo romanistico, al fiduciante residua solo la tutela obbligatoria

Tribunale di Milano, 3 Novembre 2019
In caso di inadempimento al mandato fiduciario di tipo romanistico, al fiduciante residua solo la tutela obbligatoria

Se una impresa non ha ad oggetto quello di assumere l’amministrazione di beni per conto di terzi, soggetta alla vigilanza ministeriale, regolata dalla L. 1966/1939 e successive disposizioni primarie e secondarie, non può essere ricondotta nel novero delle società fiduciarie. Ne discende che il mandato fiduciario conferito a quest’ultima deve essere inquadrato nell’istituto della fiducia romanistica che implica intestazione reale in capo al fiduciante del bene che ne è proprietario, per effetto della quale la società, in qualità di interposto, acquista a tutti gli effetti la titolarità delle azioni o delle quote del fiduciante, al quale residua, in ipotesi di inadempimento al mandato fiduciario, solo una tutela obbligatoria risarcitoria e non reale.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 03/11/2019
Registro: RG 41999 / 2017
Allegato:
Stampa Massima
Data: 20/01/2021
Massima a cura di: Fabio Clarizio
Fabio Clarizio

Avvocato in Torino presso Grande Stevens Studio Legale Associato da settembre 2017. Laureato con 110/110 e Lode nel 2016 presso l'Università Europea di Roma con una tesi in Diritto Commerciale sui "Doveri degli amministratori nelle fusioni di s.p.a.", successivamente frequenta la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso la LUISS e svolge un periodo di un anno di pratica forense presso l'Avvocatura Generale dello Stato a Roma fino all'agosto del 2017. Autore di pubblicazioni sulla rivista "Le Società" in materia di fusioni e gruppi societari, con particolare interesse in materia di tutela e protezione dei soci e dei creditori sociali.

Mostra tutto
logo