Ricerca Sentenze
Tribunale di Milano, 25 Gennaio 2019, n. 782/2019

Esclusione della responsabilità dell’amministratore per i debiti contrattuali della società

Tribunale di Milano, 25 Gennaio 2019, n. 782/2019
Esclusione della responsabilità dell’amministratore per i debiti contrattuali della società

In materia di responsabilità contrattuale l’amministratore non risponde mai dei debiti sociali, e il creditore non può rivolgersi a lui a tale titolo, neppure nel caso di danno diretto causato dall’amministratore al terzo creditore in occasione della stipula o dell’esecuzione di un contratto con la società (artt. 2395 e 2476, comma 6, c.c.), perché anche in tale ipotesi il titolo in forza del quale l’amministratore risponde verso il creditore è risarcitorio extracontrattuale.

È infondata l’azione sociale di responsabilità fondata sul mero fatto che l’amministratore abbia sottoscritto con la controparte più versioni del contratto, una sola delle quali sia poi individuata come regolante i rapporti tra le parti, perché da tale modalità di formazione dell’accordo, certamente anomala, non deriva di per sé alcun danno alla società. Ove il contratto vigente risulti più oneroso di quello sperato dalla società, questa deve allegare che il corrispettivo pattuito sia esorbitante, arbitrario o sproporzionato rispetto alle prestazioni della controparte, e perciò sostanzialmente dissipativo.

La domanda con cui la società chiede che il proprio amministratore la tenga indenne di quanto essa debba pagare a un terzo in forza di un contratto sociale configura una chiamata in garanzia impropria, e non una chiamata del terzo responsabile, che presuppone l’assenza di un rapporto contrattuale con il terzo chiamato e la deduzione del proprio difetto di legittimazione passiva; tale domanda di manleva o garanzia può avere soltanto fonte contrattuale, e il relativo titolo deve essere quantomeno allegato.

Costituisce un errore logico calcolare il danno [da inadempimento del progettista e direttore dei lavori] come differenza tra la stima previsionale iniziale contenuta nei computi metrici e il costo finale dell’opera realizzata. In una prospettiva patrimoniale, infatti, all’esito di un intervento di radicale ristrutturazione il committente diviene proprietario di un’opera il cui valore aumenta in misura pari al costo effettivo dell’intervento, sicché in quella differenza non è ravvisabile un danno patrimoniale; in una prospettiva finanziaria, il committente che intenda dimostrare che avrebbe potuto ottenere la stessa opera spendendo meno deve far periziare le opere realizzate, e non quelle preventivate.

Il danno da omesso completamento dei lavori non può essere identificato nel costo dei lavori completati successivamente sotto la direzione di altri, perché, se si addebita al professionista di non averli fatti completare, quell’identico costo il committente lo avrebbe sopportato anche in caso di adempimento.

Data Sentenza: 25/01/2019
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Angelo Mambriani
Registro: RG 49373 / 2014
Allegato:
Stampa Massima
Data: 28/04/2022
Massima a cura di: Daniela Russo
Daniela Russo

Laurea in giurisprudenza a pieni voti presso l'Università degli Studi di Parma e abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Milano. Tirocinio formativo presso la Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Milano. Master in diritto societario presso la Scuola di Formazione IPSOA e partecipazione al Corso di perfezionamento in diritto societario presso l'Università degli Studi di Milano. Si occupa prevalentemente di diritto commerciale e societario.

Mostra tutto
logo