La perdita della qualità di socio nel corso del giudizio [per effetto della mancata sottoscrizione dell’aumento di capitale deliberato a seguito della riduzione o dell’azzeramento del capitale per perdite, con delibere impugnate ma non sospese né annullate] rende improcedibile l’azione sociale di responsabilità promossa dal socio di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, terzo comma, c.c. Lo status di socio, in quanto presupposto della speciale legittimazione ad agire in veste di sostituto processuale della società danneggiata, deve infatti persistere per l’intera durata del giudizio, perché le condizioni dell’azione, compresa la legittimazione ad agire, devono sussistere sia al momento della proposizione della domanda sia al momento della pronuncia.
L’art. 2476, terzo comma, c.c., nell’accordare a ciascun socio, indipendentemente dalla consistenza della partecipazione, la legittimazione a promuovere l’azione di responsabilità contro gli amministratori per i danni al patrimonio sociale, contempla un’ipotesi di sostituzione processuale, con la quale il socio fa valere in nome proprio il diritto della società alla reintegrazione, per equivalente monetario, del pregiudizio derivato dalla violazione dei doveri di corretta e prudente gestione che gravano sull’amministratore in forza del rapporto di preposizione organica. La norma, alla luce dell’art. 81 c.p.c., è di stretta interpretazione e insuscettibile di applicazione analogica, sicché la legittimazione all’azione compete, oltre che alla società, esclusivamente a coloro che rivestono la qualità di soci della s.r.l. danneggiata.
La speciale legittimazione sostitutiva prevista dall’art. 2476, terzo comma, c.c. riguarda la responsabilità degli amministratori e resta estranea all’azione risarcitoria della società nei confronti di un socio [per atti di concorrenza sleale], sicché i soci sono privi di legittimazione a far valere in nome proprio tale pretesa, il cui esercizio spetta soltanto alla società asseritamente danneggiata.
La mera presenza in giudizio della società, rappresentata dal curatore speciale, è inidonea a conferire al giudice il potere-dovere di pronunciare nel merito sulle domande proposte da soggetti privi, ab origine o per vicende sopravvenute, della legittimazione a promuoverle, quando la società non abbia manifestato la volontà di fare proprie e coltivare tali azioni.
La responsabilità risarcitoria dell’amministratore di s.r.l. verso il socio o il terzo ai sensi dell’art. 2476, sesto comma, c.c., al pari di quella prevista dall’art. 2395 c.c., riguarda fatti addebitabili esclusivamente agli amministratori e non riversabili sulla società. Essa esige un fatto illecito, cioè un comportamento doloso o colposo che integri violazione degli obblighi dell’amministratore, siano quelli specifici inerenti alla carica o quelli generali stabiliti dall’ordinamento, e resta quindi esclusa quando si riscontrino soltanto l’inopportunità delle scelte gestionali e la loro incidenza negativa sul patrimonio del socio.
L’azione individuale spettante ai soci o ai terzi ai sensi dell’art. 2476, sesto comma, c.c. presuppone che i danni lamentati siano stati direttamente cagionati ai soci o ai terzi come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori, e quindi che la violazione del diritto individuale sia in rapporto causale diretto con l’azione degli amministratori. Quando il danno incide sul patrimonio sociale, il pregiudizio per i soci, consistente ad esempio nella riduzione della redditività o del valore della partecipazione, costituisce un effetto meramente indiretto e riflesso, per il quale il diritto al risarcimento compete alla società.