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Tribunale di Milano, 5 Gennaio 2026

Inammissibilità del ricorso ex art. 2485 c.c. in pendenza del giudizio di merito sullo scioglimento

Tribunale di Milano, 5 Gennaio 2026
Inammissibilità del ricorso ex art. 2485 c.c. in pendenza del giudizio di merito sullo scioglimento

Qualora, prima del deposito del ricorso ex art. 2485, comma 2, c.c., sia già pendente un giudizio di merito, ordinario o arbitrale, avente a oggetto l’accertamento della medesima causa di scioglimento della società, il procedimento di volontaria giurisdizione deve arrestarsi e il ricorso va dichiarato inammissibile. Il procedimento camerale è infatti recessivo rispetto al contenzioso di merito, perché si svolge in un contraddittorio attenuato, non dispone dei diritti e si conclude con un provvedimento inidoneo al giudicato, sicché non può incidere sul diritto controverso davanti ad altro giudice. L’arresto evita inoltre conseguenze irreversibili, perché l’iscrizione della causa di scioglimento e la nomina giudiziale dei liquidatori ex art. 2487, comma 2, c.c. potrebbero condurre alla liquidazione definitiva della società prima che il giudice del merito si pronunci con efficacia di giudicato.

Il socio che, a fronte di un lodo che abbia accertato lo scioglimento della società, lamenti il rifiuto dell’amministratore di procedere all’iscrizione nel registro delle imprese può ottenere un risultato sovrapponibile a quello del ricorso ex art. 2485, comma 2, c.c. chiedendo che il lodo sia dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 825 c.p.c., anche se impugnato.

Data Sentenza: 05/01/2026
Carica: Presidente
Giudice: Angelo Mambriani
Relatore: Nicola Fascilla
Registro: RVG 10065 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 04/10/2026
Massima a cura di: Francesca Maria Frassanito
Francesca Maria Frassanito

Avvocato. Dottoranda di ricerca in diritto commerciale presso l' Università del Salento, cultrice della materiale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Laureata cum laude in Giurisprudenza e in Gestione d'Azienda.

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