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Tribunale di Firenze, 29 Dicembre 2025

Natura anticipatoria della revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. e gravi irregolarità per abbandono della gestione

Tribunale di Firenze, 29 Dicembre 2025
Natura anticipatoria della revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. e gravi irregolarità per abbandono della gestione

La revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. prevista dall’art. 2476, comma 3, c.c. ha natura anticipatoria rispetto al giudizio di merito volto alla revoca definitiva dell’amministratore e non è strumentale all’azione sociale di responsabilità, con la quale non condivide né i presupposti né la finalità. L’attribuzione al socio del potere di ottenere la revoca in via interinale implica infatti quello di conseguire nel merito una tutela piena e definitiva del medesimo interesse; in questa prospettiva il limite dell’art. 2908 c.c. è superato, perché è lo stesso art. 2476 c.c. ad attribuire implicitamente al giudice il potere di incidere sul rapporto di amministrazione.

In ragione della strumentalità attenuata propria delle misure anticipatorie, la revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. conserva efficacia anche se il giudizio di merito non viene instaurato ed è destinata a essere assorbita dalla sentenza che lo definisce. La misura presuppone soltanto gravi irregolarità di gestione e prescinde dalla prova di un danno, anche potenziale, perché mira ad allontanare dall’incarico amministratori che si sono rivelati incapaci o scorretti.

Nel procedimento cautelare di revoca dell’amministratore di s.r.l., anche quando proposto ante causam, legittimato passivo è l’amministratore di cui si chiede la revoca, mentre la società è litisconsorte necessaria, in quanto portatrice di un interesse distinto e potenzialmente autonomo da quello del socio ricorrente. Qualora si chieda la revoca dell’amministratore unico, la società partecipa al giudizio per mezzo di un curatore speciale.

Le gravi irregolarità che giustificano la revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. comprendono l’inadempimento di tutti gli obblighi che gli fanno capo per legge o per statuto, non solo quelli strettamente gestionali ma anche quelli relativi al funzionamento dell’organizzazione sociale e ai rapporti con i soci e con gli altri organi. Integrano pertanto gravi irregolarità l’irreperibilità dell’amministratore unico e l’abbandono di fatto della società, la mancata partecipazione alle assemblee, l’assenza di notizie sulle scritture contabili e prelievi e pagamenti dai conti sociali privi di giustificazione.

La revoca cautelare dell’amministratore può essere proposta anche ante causam.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 29/12/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Laura Maione
Registro: RG 8562 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 04/10/2026
Massima a cura di: Giovanni Celano
Giovanni Celano

Avvocato specializzato in diritto commerciale, societario e della crisi di impresa; esercita la professione forense prevalentemente presso il Foro di Pisa ed ha maturato importante e solida esperienza nell'ambito della contrattualistica di impresa, del diritto societario (operazioni societarie, start-up ed operazioni M&A) e del contenzioso societario, nonché della crisi di impresa. E' stato Cultore di Diritto Commerciale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Pisa per il periodo 2012-2018 ed ha fondato lo Studio Legale Celano con sede in Pontedera nel 2018.

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