Lo strumento processuale della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite non è utilizzabile quando la complessità e l’ampiezza delle questioni da affrontare in un eventuale giudizio di merito comporterebbe in ogni caso una preventiva decisione da parte del Tribunale in ordine alla ammissibilità e rilevanza di una c.t.u., e presupporrebbe una positiva valutazione sulla fondatezza degli assunti preliminari in ordine alla condotta posta in essere da ciascuna parte resistente, o da eventuali altri soggetti non chiamati nel presente giudizio, da svolgere nel contraddittorio pieno fra le parti e non con valutazione solo sommaria.
La consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. dev’essere fondata su un’analisi costi-benefici, posto che l’ammissione indiscriminata di un simile strumento potrebbe comportare la lesione dei diritti fondamentali di difesa, con conseguenze rilevanti e potenzialmente contrarie allo scopo di una rapida definizione della controversia, dal momento che gli accertamenti in tal modo con essa acquisiti andrebbero a costituire elementi di prova nel successivo giudizio di merito; inoltre dovrebbero essere sottoposti ad una successiva verifica che ne escludesse l’infondatezza e/o l’irrilevanza, “dovendosi considerare che l’assenza di un sindacato circa l’ammissibilità finirebbe per aprire la strada a perizie meramente esplorative ed integrerebbe un abuso del diritto”. (Cfr. Trib. di Milano, Sez. Imprese A, ord. 29.02.2016)