L’art. 2476, comma 3, c.c. accorda al singolo socio la legittimazione all’esercizio dell’azione di responsabilità e, in tale ambito, prevede che il socio possa “altresì” chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori. Pertanto, deve ritenersi inammissibile la richiesta di revoca dell’amministratore ex art. 2476, comma 3, c.c. che sia proposta ante causam.
Tale interpretazione appare preferibile anche alla luce del tenore della relazione ministeriale illustrativa della riforma del diritto societario sostanziale di cui al d.l.vo 6/2003, secondo cui, par. 11 “…da questa soluzione consegue coerentemente il potere di ciascun socio di promuovere l’azione sociale di responsabilità e di chiedere con essa la provvisoria revoca giudiziale dell’amministratore in caso di gravi irregolarità”.