In tema di impugnazione delle decisioni dei soci di s.r.l., l’istanza di sospensione prevista dall’art. 2378, comma 3, c.c., applicabile per effetto del rinvio dell’art. 2479-ter c.c., deve accompagnare l’azione di impugnazione o, al più, essere proposta nel corso del relativo giudizio; è pertanto inammissibile il ricorso cautelare ante causam con il quale il socio chieda la sola sospensione della delibera senza proporre alcuna domanda di merito.
La sospensione della delibera è una misura cautelare strumentale all’accertamento della sua invalidità e può vivere solo dentro il processo che ha ad oggetto tale accertamento, perché la regola di contestualità risponde alle esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di stabilità degli effetti delle decisioni sociali che permeano l’intera disciplina del diritto societario; l’oggetto dell’accertamento cautelare e quello del giudizio di merito devono coesistere, e un giudizio cautelare tipico autonomo è inammissibile.
L’invalidità della delibera dedotta al solo fine di sostenere il fumus boni iuris della tutela cautelare invocata resta estranea al perimetro della domanda di merito, e la domanda non può essere riqualificata [con le note scritte successivamente depositate] quando il tenore letterale dell’atto introduttivo è chiaro.