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Tribunale di Milano

Inapplicabilità della translatio iudicis in ipotesi di procedimento cautelare ante causam

Tribunale di Milano, 1 Gennaio 1970
Inapplicabilità della translatio iudicis in ipotesi di procedimento cautelare ante causam

In caso di eccezione di incompetenza non opposta sollevata tempestivamente nel corso di un procedimento cautelare ante causam, il Tribunale, secondo il dettato dell’art. 669 septies c.p.c., prima locuzione, provvede con ordinanza e statuisce sulle spese anche nel caso in cui la fondatezza dell’eccezione di incompetenza sia riconosciuta dallo stesso ricorrente. Infatti, il tenore letterale di tale ultima disposizione appare incompatibile rispetto alla applicazione analogica nei procedimenti cautelari della c.d. translatio iudicis, disciplinata dall’art. 38, comma 2, c.p.c. prescrizione quest’ultima che, a sua volta, sembra limitare il meccanismo della riassunzione ai soli giudizi di merito, utilizzando la locuzione “causa”.

Data Sentenza: 01/01/1970
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Alima Zana
Registro: RG 35902 / 2024
Allegato:
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Data: 12/12/2025
Massima a cura di: Vincenzo Roberto Palmisano
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