L’impedimento del socio beneficiario di amministrazione di sostegno a esercitare i diritti sociali non integra la causa di scioglimento per impossibilità di funzionamento dell’assemblea ex art. 2484, comma 1, n. 3, c.c., perché l’amministratore di sostegno può essere autorizzato dal giudice tutelare, se necessario con un’integrazione del decreto di nomina, a convocare l’assemblea e a esercitare le prerogative del socio per deliberare la prosecuzione dell’attività o la messa in liquidazione della società.
Il periodo di inattività dell’assemblea seguito alla morte del socio unico e amministratore non integra la causa di scioglimento quando abbia carattere transitorio, come dimostra la successiva nomina di un nuovo amministratore da parte degli eredi subentrati nella partecipazione, anche se intervenuta nel corso del procedimento; la legittimità della convocazione e della nomina resta estranea al procedimento di volontaria giurisdizione.