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Tribunale di Perugia, 26 Gennaio 2026

Inattività transitoria dell’assemblea dopo la morte del socio unico e ruolo dell’amministratore di sostegno

Tribunale di Perugia, 26 Gennaio 2026
Inattività transitoria dell’assemblea dopo la morte del socio unico e ruolo dell’amministratore di sostegno

L’impedimento del socio beneficiario di amministrazione di sostegno a esercitare i diritti sociali non integra la causa di scioglimento per impossibilità di funzionamento dell’assemblea ex art. 2484, comma 1, n. 3, c.c., perché l’amministratore di sostegno può essere autorizzato dal giudice tutelare, se necessario con un’integrazione del decreto di nomina, a convocare l’assemblea e a esercitare le prerogative del socio per deliberare la prosecuzione dell’attività o la messa in liquidazione della società.

Il periodo di inattività dell’assemblea seguito alla morte del socio unico e amministratore non integra la causa di scioglimento quando abbia carattere transitorio, come dimostra la successiva nomina di un nuovo amministratore da parte degli eredi subentrati nella partecipazione, anche se intervenuta nel corso del procedimento; la legittimità della convocazione e della nomina resta estranea al procedimento di volontaria giurisdizione.

Data Sentenza: 26/01/2026
Carica: Presidente
Giudice: Teresa Giardino
Relatore: Sara Fioroni
Registro: RVG 8269 / 2025
Allegato:
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Data: 06/10/2026
Massima a cura di: RobLor
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