Le carenze contabili relative a esercizi risalenti [mancata conservazione di registri e documenti fiscali di un periodo anteriore alla trasformazione della s.a.s. in s.r.l., quando la società era gestita da un amministratore di fatto] non integrano gravi irregolarità rilevanti ai sensi dell’art. 2409 c.c. se non incidono sull’attuale regolarità della gestione, perché i bilanci successivi sono stati regolarmente approvati e la società è in grado di conoscere la propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria. Il procedimento mira a ripristinare la regolarità della gestione in corso e non può fondarsi sul rischio di sanzioni fiscali o penali connesse a violazioni ormai esaurite.
Il fondato sospetto di gravi irregolarità non può essere desunto dalla mera allegazione di un aumento anomalo del fatturato o di costi elevati in bilancio, senza l’indicazione delle concrete ragioni per ritenere alterati i dati contabili.