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Tribunale di Bari, 10 Marzo 2025

Inefficacia cautelare e provvedimenti restitutori

Tribunale di Bari, 10 Marzo 2025
Inefficacia cautelare e provvedimenti restitutori

A fronte dell’inefficacia dell’ordine cautelare, che comprende l’ipotesi della dichiarazione, anche con sentenza non passata in giudicato, di «inesistenza del diritto a cautela del quale la statuizione era stata adottata», ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’art. 669 novies c.p.c. il giudice deve adottare tutte le disposizioni necessarie a ripristinare lo status quo ante.
Nel caso in cui sia stata revocata la misura cautelare, già produttiva di effetti inibitori e di penale, ma non siano stati adottati i provvedimenti restitutori in relazione alle spese rimborsate dalla ricorrente alla resistente per le due fasi cautelari, è facoltà dell’avente diritto richiedere i provvedimenti ripristinatori al giudice del merito o, in mancanza di domanda formulata in sede di appello, al giudice della cautela.

Rientra tra i provvedimenti ripristinatori della situazione precedente la pronuncia di condanna al rimborso delle spese processuali, pagate in forza del provvedimento cautelare poi revocato.

Data Sentenza: 10/03/2025
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Rana
Relatore: Raffaella Simone
Registro: RG 12396 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 19/03/2026
Massima a cura di: Angela Zampetti
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