Non può essere accolto il ricorso volto ad ottenere la revoca in via cautelare di amministratori di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, co. 3, c.c. quando non siano ravvisabili, in via di cognizione sommaria, condotte di mala gestio imputabili ai resistenti, derivando piuttosto l’inoperatività della società dall’insorgere di un acceso conflitto endosocietario, avente il suo fulcro nella diversificazione degli interessi dei vari gruppi di soci e nella conseguente rottura del rapporto fiduciario e di collaborazione in precedenza sussistente tra gli stessi.