L’interesse ad agire comporta la verifica, da compiersi d’ufficio da parte del giudice, in ordine all’idoneità della pronuncia richiesta a spiegare un effetto utile alla parte che ha proposto la domanda, e quindi la sussistenza di un interesse concreto ed attuale. Ciò vale anche con riguardo all’azione di accertamento della nullità di delibere assembleari, disciplinata dagli artt. 1421 – 1423 cod. civ. in virtù del rinvio contenuto nell’art. 2379 cod. civ. Anche tale azione può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse, ma l’interesse in questione, oltre a dovere essere concreto ed attuale, deve riferirsi specificamente all’azione di nullità, e non può identificarsi con l’interesse ad una diversa azione, il cui esercizio soltanto potrebbe soddisfare la pretesa dell’attore.