In materia contrattuale, le regole dell’ermeneutica impongono all’interprete di accertare gli effetti prodotti da un negozio giuridico cercando di individuare la comune intenzione delle parti attraverso i criteri interpretativi forniti dal legislatore. Il punto di partenza di tale ricerca è, ai sensi dell’art. 1362, comma 1, c.c., la lettera del testo contrattuale ma l’interprete non deve limitarsi ad esso, ben potendo applicare ulteriori canoni ermeneutici, e dovendo, a mente dell’art. 1362, comma 2, c.c., valutare il comportamento complessivo tenuto dalle parti.