Il contenuto del negozio transattivo va identificato in relazione all’oggettiva situazione di contrasto che le parti hanno inteso comporre attraverso le reciproche concessioni, essendo la transazione destinata – quale strumento negoziale di prevenzione o composizione di una lite ed analogamente alla sentenza – a coprire il dedotto ed il deducibile (ed assumendo quindi, se del caso, rilevanza l’assenza di specifiche limitazioni ai suoi effetti; cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 690 del 14/1/2005, ribadita recentissimamente da Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23482 del 9/10/2017).