Qualora un sindacato di voto rinvii a un contratto di cessione di partecipazioni sociali (o di costituzione di usufrutto sulle stesse) a sua volta contenente una clausola relativa all’esercizio del diritto di voto del cessionario (o del nudo proprietario in virtù di convenzione contraria ex art. 2352, co. 1, c.c.), statuendo che il contratto di cessione costituisce parte integrante ed essenziale del sindacato, il vincolo derivante dalla cessione ha efficacia tra gli aderenti al sindacato stesso (art. 1372 c.c.).
Qualora un sindacato di voto abbia ad oggetto le delibere di nomina (o di revoca) dell’organo amministrativo, i suoi effetti non potranno analogicamente estendersi alle delibere di nomina dei liquidatori, giacché l’introduzione di un sindacato di voto in materia di liquidazione richiede una considerazione autonoma, oggetto di un’interpretazione rigorosa e restrittiva del patto parasociale.