Il danno da illecito anti-concorrenziale è un c.d. danno lungo-tenente, nel quale il manifestarsi del pregiudizio è successivo al verificarsi della condotta che lo ha originato. Per tale ragione, il termine di prescrizione quinquennale decorre da quando il danneggiato è stato adeguatamente informato – ovvero si può pretendere sulla base del criterio dell’ordinaria diligenza che sia stato adeguatamente informato – non solo dell’altrui violazione, ma anche del verificarsi del danno ingiusto [Nel caso di specie, il dies a quo del termine di prescrizione è stato rinvenuto nell’emissione da parte della Commissione Europea del proprio provvedimento e non nell’apertura delle relative indagini, poiché quest’ultimo evento non consente di conoscere l’esito e/o la natura dell’accertamento conclusivo]
L’art. 8 del D.Lgs. n. 3/2017 non opera retroattivamente con riferimento a fatti antecedenti alla sua entrata in vigore, e ciò in quanto le presunzioni legali in esso contenute soggiacciono al principio tempus regit actum.
Con riferimento alle condotte lesive della normativa in materia di illeciti anti-concorrenziali che si siano verificate prima rispetto all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 3/2017 si applicano i principi giurisprudenziali elaborati in epoca anteriore e, in particolare, la teoria dello scopo della norma violata, a mente della quale le decisioni dell’Autorità Antitrust hanno il valore di prova privilegiata del danno patito dal singolo e il relativo provvedimento sanzionatorio costituisce un presunzione iuris tantum della sussistenza del nesso eziologico tra la condotta ed il danno subito dal singolo. Tuttavia, anche in questo caso occorre accertare in maniera puntuale quale sia stata la condotta illecita, poiché – stante l’ampiezza della fattispecie anti-concorrenziali – non tutti gli illeciti in questione spiegano i propri riflessi direttamente nei confronti di tutti gli operatori attivi nel settore di riferimento [Nel caso di specie, la Commissione Europea aveva accertato soltanto la sussistenza di uno scambio di informazioni tra i vari concorrenti attivi nel settore di riferimento che aveva condotto ad intese relative alla determinazione del prezzo lordo da applicare ai distributori con riferimento alle versioni “base” dei prodotti commercializzati. Nessuna intesa invece era stata accertata con riferimento ai prezzi netti applicati nei confronti degli acquirenti finali].