La circostanza che un coniuge abbia fornito all’altro l’intera provvista per l’acquisto di quote sociali non costituisce prova univoca dell’intestazione fiduciaria delle quote, perché gli esborsi patrimoniali effettuati in costanza di matrimonio da un coniuge in favore dell’altro, per consentirgli di acquistare un bene o altre utilità, sono riconducibili di regola alla donazione indiretta, e spetta a chi agisce per la restituzione provare l’assenza di spirito di liberalità. È inoltre fortemente incompatibile con l’intestazione fiduciaria la successiva costituzione, da parte dell’intestataria, di un trust avente a oggetto le quote [in favore dei figli della coppia], perché si tratta di atto dispositivo che non rientra nelle disponibilità del titolare fittizio e che il preteso fiduciante non avrebbe tollerato.
Le quote sociali conferite in trust costituiscono patrimonio segregato del trustee e non possono essere pignorate dai creditori personali del disponente, sicché non sono neppure sequestrabili a norma dell’art. 671 c.p.c. Il carattere irrevocabile del trust esclude inoltre il pericolo di cessione a terzi delle quote da parte del disponente.
Il sequestro di quote sociali e di un immobile della società chiesto in funzione della domanda di accertamento dell’intestazione fiduciaria delle quote va riqualificato come sequestro giudiziario, perché mira a evitare la sottrazione dei beni in attesa dell’accertamento della titolarità e non a preservare la garanzia patrimoniale. Se strumentale alla domanda subordinata di restituzione delle somme versate, esso va invece qualificato come sequestro conservativo, distinguendo i crediti verso il socio, cui è strumentale il sequestro delle quote, da quelli verso la società, cui è strumentale il sequestro dell’immobile di sua proprietà.
Non sussiste il periculum in mora per il sequestro conservativo dell’immobile della società chiesto dal creditore chirografario [che ha pagato, surrogandosi, debiti della società verso il creditore ipotecario] quando il bene è pignorato dal creditore ipotecario per un credito superiore al valore di stima, perché l’intero ricavato della vendita, forzata o anche privata con il consenso del creditore pignorante, è destinato alle spese di procedura e alla soddisfazione di quest’ultimo. In tal caso il sequestro, pur privo di effetti in danno del creditore ipotecario, rischierebbe di scoraggiare i potenziali offerenti e si rivelerebbe uno strumento per intralciare ingiustamente la procedura di espropriazione.
La cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale non può essere ordinata in sede cautelare, perché l’art. 2688 c.c. la consente solo con la sentenza che decide la causa o quando questa è estinta per rinunzia o inattività delle parti; se la trascrizione è stata eseguita con riserva ai sensi dell’art. 2674 bis c.c., su di essa decide il Tribunale in sede di reclamo ex art. 113 ter disp. att. c.c., in mancanza del quale la trascrizione ha efficacia. Ciò vale anche quando la trascrizione appaia dubbia [domanda di trasferimento ex art. 2932 c.c. di quote sociali e ricorso per sequestro conservativo di un immobile, del quale l’art. 679 c.p.c. prevede la trascrizione soltanto del provvedimento di accoglimento].