In tema di azione di responsabilità promossa dal curatore ai sensi dell’art. 146 l.fall., ai fini della qualificazione di un soggetto come amministratore di fatto le attività gestorie concretamente svolte devono presentare carattere sistematico e non esaurirsi nel compimento di singoli atti di natura eterogenea e occasionale, sempre che tali attività non siano giustificabili in base a un rapporto di lavoro subordinato o autonomo con la società, che ponga l’interessato in posizione di subordinazione o lo assoggetti ai poteri di direttiva dell’amministratore di diritto. Rilevano a tal fine [l’operatività costante e autonoma sui conti correnti della società in forza di delega di firma, la scelta degli acquisti, l’impartizione di direttive e la gestione dei rapporti con gli operatori commerciali].
L’amministratore di fatto è gravato dei medesimi doveri dell’amministratore di diritto e, ove concorrano le altre condizioni oggettive e soggettive, risponde di tutti i comportamenti a questo addebitabili ai sensi degli artt. 2392 e 2394 c.c. La presenza di un amministratore di fatto non esonera da responsabilità l’amministratore di diritto, il cui obbligo di diligente gestione si estende alla vigilanza sull’operato del primo, con responsabilità concorrente.
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l.fall. cumula l’azione sociale e quella dei creditori sociali quando le condotte addebitate incidono negativamente sul patrimonio della società, perché è diretta a reintegrarlo a garanzia sia della società sia dei creditori sociali.
Quando l’omessa o irregolare tenuta della contabilità impedisce di ricostruire i dati in modo così analitico da individuare le conseguenze dannose dei singoli atti illegittimi imputati agli organi gestori, il deficit fallimentare può essere assunto come parametro cui ancorare una liquidazione equitativa del danno, anche ai fini della determinazione della somma fino a concorrenza della quale autorizzare il sequestro conservativo.
Ai fini della responsabilità solidale prevista dall’art. 2055 c.c., l’unicità del fatto dannoso va intesa in senso relativo, in coerenza con la funzione dell’istituto di rafforzare la garanzia del danneggiato. La solidarietà ricorre anche quando il danno derivi da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti illeciti distinti e anche diversi, purché legate da un vincolo di interdipendenza e concorrenti in maniera efficiente alla produzione dell’intero danno.
Il periculum in mora richiesto per il sequestro conservativo può desumersi sia da elementi oggettivi, attinenti alla capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore che lasci presumere il compimento di atti dispositivi idonei a depauperarne il patrimonio. Sotto il profilo oggettivo occorre che la garanzia patrimoniale permanga fino al momento in cui potrebbero realizzarsi le condizioni per il soddisfacimento del credito; sotto il profilo soggettivo rileva [l’impiego del medesimo marchio per attività commerciali identiche a quelle della società fallita mediante una società neocostituita], che rende verosimile la riproposizione del medesimo disegno elusivo.
L’oggetto del sequestro conservativo si determina al momento della sua esecuzione, mentre nel provvedimento che lo autorizza va indicata soltanto la somma fino a concorrenza della quale il sequestro è autorizzato.