La carente indicazione del soggetto deputato alla nomina dell’arbitro non può essere integrato in via interpretativa, recando le clausole compromissorie per definizione una deroga alla generale azionabilità delle posizioni di diritto soggettive davanti alla giurisdizione statale (nella specie la clausola arbitrale indicava la “Camera Arbitrale promossa da Confcooperative – Unione Provinciale di Milano”, soggetto non esistente, essendo invece esistente un diverso soggetto denominato “Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione”, Camera promossa dalla CONFEDERAZIONE DELLE COOPERATIVE ITALIANE e avente sede in Roma).