Se è vero che l’imprenditore è tenuto a dar conto attraverso le proprie scritture contabili dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, è altrettanto vero che chi voglia sollevare contestazioni al riguardo non può esimersi da un esame adeguato e completo delle stesse e fornire concreti elementi probatori a sostegno del sospetto di falsità di un dato contabile, non potendo rimettere alla CTU la ricerca ed acquisizione dei dati utili (nella specie l’attore si limitava ad evidenziare la non verosimiglianza di un’annotazione contabile, quale rimanenza di bilancio, di un numero pieno pari a euro 500.000, senza offrire alcuna ricostruzione delle scritture della società convenuta) .