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Tribunale di Brescia, 27 Gennaio 2026, n. 1139/2026

Irretroattività della postergazione dei finanziamenti soci anteriori al 2004 e decorrenza della prescrizione del rimborso

Tribunale di Brescia, 27 Gennaio 2026, n. 1139/2026
Irretroattività della postergazione dei finanziamenti soci anteriori al 2004 e decorrenza della prescrizione del rimborso

Gli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., nel testo introdotto dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, postergando in casi determinati il credito di rimborso dei soci, hanno introdotto una nuova disciplina di diritto sostanziale, priva di natura interpretativa o processuale, che incide in modo diretto sugli effetti giuridici del negozio di finanziamento; in mancanza di una diversa disciplina sull’efficacia nel tempo in deroga all’art. 11 disp. prel. c.c., esse non si applicano ai crediti dei soci sorti per effetto di finanziamenti anteriori al 1° gennaio 2004. Poiché la postergazione incide sull’esigibilità del credito e quindi sul dies a quo della prescrizione, il credito di rimborso di un finanziamento anteriore, in assenza di un termine per la restituzione, è immediatamente esigibile e la prescrizione decorre di conseguenza.

L’approvazione, da parte del socio, del bilancio che dà conto dell’esistenza del suo credito da finanziamento non vale a confermarne la natura postergata. È parimenti irrilevante, rispetto al credito dell’ex socio, la clausola di postergazione dei finanziamenti dei soci contenuta in un contratto di mutuo stipulato dalla società con una banca quando il finanziatore aveva già perso la qualità di socio.

Il riconoscimento del diritto idoneo a interrompere la prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c. richiede la coesistenza nello stesso atto dei requisiti della volontarietà, della consapevolezza, dell’inequivocità, dell’esternazione e della recettizietà, seppur non direttamente nei confronti del titolare del diritto, e non può essere ricomposto a posteriori attraverso i risultati dell’attività probatoria svolta nel processo. Non integra pertanto riconoscimento del credito di rimborso del finanziamento [dell’ex socio] l’iscrizione del debito in una voce di bilancio complessiva e generica, quale «altri debiti finanziari», anche quando la sua riferibilità al singolo creditore sia ricostruibile attraverso il partitario contabile interno, perché il bilancio è privo del carattere specificatorio necessario alla ricognizione del singolo debito, mentre il partitario, pur specifico, è privo di esteriorizzazione.

Il pagamento parziale, se non imputato espressamente a titolo di acconto o simile, non costituisce comportamento inequivoco di riconoscimento del maggior debito rimasto insoluto, potendo essere inteso come riconoscimento del debito nei limiti del solo importo pagato, e non interrompe quindi la prescrizione per la parte residua.

Data Sentenza: 27/01/2026
Carica: Presidente
Giudice: Raffaele Del Porto
Relatore: Alessia Busato
Registro: RG 505 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 24/10/2026
Massima a cura di: Cristiano Licini
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