L’avvenuta iscrizione nel registro delle imprese dell’atto di trasformazione produce, ai sensi dell’art. 2500 bis c.c., l’effetto sanante di ogni vizio, anche nell’ipotesi di inesistenza della deliberazione propedeutica, al pari di quanto vale per la fusione ai sensi dell’art. 2504 quater c.c., che riproduce per questa vicenda societaria la regola dettata per la trasformazione. Se l’iscrizione è avvenuta, infatti, una deliberazione da iscrivere esisteva nel mondo reale e in quello giuridico, e può rilevare al più una sua difformità dal modello legale.
Anche dopo la riforma del diritto societario del 2003, l’inesistenza della deliberazione assembleare, pur priva di riconoscimento normativo espresso, resta un criterio logico prima ancora che giuridico, con cui l’interprete individua le situazioni in cui l’atto, difettando degli elementi minimi che lo renderebbero riconoscibile come deliberazione, costituisce un non-atto, insuscettibile di produrre effetti. Essa è configurabile soltanto quando lo scostamento del fatto dal modello legale sia così marcato da impedire di ricondurre l’atto, anche solo astrattamente, alla nozione di deliberazione assembleare, come quando manchi del tutto un’assemblea o la deliberazione sia assunta da soggetti privi della qualità di socio.
Le ipotesi di nullità tipizzate dall’art. 2379 c.c. (mancata convocazione, mancanza del verbale, impossibilità o illiceità dell’oggetto) presuppongono un atto formalmente imputabile alla società, e quindi un’assemblea alla quale partecipi almeno un soggetto che abbia effettivamente la qualità di socio. Solo in difetto di questo nucleo minimo identificativo dell’assemblea ricorre la più grave figura dell’inesistenza, imprescrittibile, rilevabile d’ufficio e azionabile da chiunque vi abbia interesse, mentre all’azione di nullità sono legittimati i soci assenti, dissenzienti o astenuti, gli amministratori e l’organo di controllo.
La deliberazione di trasformazione [di società consortile cooperativa in cooperativa di produzione e lavoro] adottata da coloro che erano soci della società è esistente, anche se la compagine sociale non presenta i requisiti numerici e qualitativi richiesti per il tipo di destinazione [art. 2522 c.c. e art. 23 d.lgs. C.p.S. n. 1577/1947]; tali vizi integrano al più profili di illiceità o impossibilità dell’oggetto, e la loro deduzione resta preclusa dall’iscrizione dell’atto di trasformazione nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 2500 bis c.c.
Il vizio della deliberazione di nomina degli amministratori [di società cooperativa, in asserita violazione dell’art. 2542 c.c. e dello statuto] integra annullabilità o nullità, e non inesistenza; il socio che abbia perso tale qualità per esclusione divenuta definitiva difetta, rispettivamente, di legittimazione all’impugnazione ai sensi dell’art. 2377 c.c. e di interesse ad agire ai sensi dell’art. 2379 c.c.
La trasformazione di una società da un tipo a un altro previsto dalla legge configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, che conserva la propria identità e i rapporti giuridici sorti prima della trasformazione, senza estinzione dell’ente originario né creazione di un nuovo soggetto; essa pertanto non impone, di per sé, la nomina di nuovi amministratori.