L’annotazione nella contabilità sociale [nel conto «soci c/prelevamenti»] di somme erogate dalla società al socio [unico e amministratore] attesta l’elargizione di denaro al socio e costituisce una condotta ontologicamente distinta dall’atto distrattivo, che ricorre invece in presenza di prelievi non registrati in contabilità e risultanti indirettamente da riduzioni di cassa non altrimenti giustificabili o dalla registrazione di costi o passività insussistenti. L’uscita di cassa così contabilizzata, anche se priva di finalità inerenti allo scopo sociale, è controbilanciata dall’iscrizione all’attivo di un credito restitutorio verso il socio e non determina di per sé alcuna deminutio patrimonii; il credito, finché è recuperabile, non rappresenta un danno, e l’amministratore ne risponde a titolo risarcitorio soltanto quando esso sia divenuto irrecuperabile per effetto di una condotta gestoria specificamente allegata e provata.
La domanda di restituzione delle somme prelevate dal socio [e contabilizzate come prelevamenti soci] esula dalla ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., perché la mancanza di giustificazione del trasferimento di denaro rispetto all’interesse sociale è cosa diversa dall’insussistenza di qualsiasi causa solvendi e la stessa contabilizzazione dei versamenti come crediti di rimborso verso il socio attesta un rapporto di dare/avere di fonte convenzionale tra società e socio. Tali prelievi trovano titolo in un finanziamento indiretto infruttifero, la cui esistenza, comprensiva dell’obbligo di restituzione, può essere provata per presunzioni, desumendola dalla mancanza di causali indicative dell’inerenza all’oggetto sociale, dalla contabilizzazione delle somme come debito restitutorio del socio e dall’identità tra socio percipiente e amministratore che ha eseguito le annotazioni; trattandosi di debito di valuta, sull’importo dovuto non spetta la rivalutazione monetaria.
Costituisce distrazione ogni condotta commissiva dell’amministratore consistente nell’impiego di beni o risorse del patrimonio sociale che ne determini la fuoriuscita, mutandone la destinazione per finalità estranee alla realizzazione dell’oggetto sociale o comunque per avvantaggiare soggetti diversi dalla società. A fronte dell’allegazione sufficientemente specifica di un addebito di distrazione, grava sull’amministratore convenuto l’onere di dimostrare che i beni e la liquidità già presenti nel patrimonio e non rinvenuti dall’organo gestorio o liquidatorio subentrato sono stati destinati all’estinzione di debiti sociali o comunque a scopi coerenti con l’oggetto sociale; in difetto, dalla mancata dimostrazione può essere desunta la prova della distrazione o dell’occultamento.
Le condotte di diretta appropriazione di denaro sociale o di distrazione di somme dal patrimonio della società, connotate da negligenza o da dolo, violano il dovere generale dell’amministratore di conservare l’integrità del patrimonio sociale e lo obbligano al risarcimento del danno emergente, pari all’ammontare delle somme distratte. Quando il danno consiste nell’ammanco di una somma già determinata, l’obbligazione risarcitoria soggiace a un regime assimilabile a quello dei debiti di valuta, sicché sono dovuti gli interessi legali dalla data dei singoli ammanchi, senza rivalutazione monetaria, salva la prova del maggior danno a carico del danneggiato.
Dopo la dichiarazione di fallimento il curatore è legittimato, ai sensi dell’art. 146, comma 2, lett. a), l. fall., a esercitare ogni azione di responsabilità contro gli amministratori della società fallita; tale azione cumula in sé le azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore della società e dei creditori sociali. Nella parte in cui persegue gli interessi della società fallita, l’azione soggiace al regime della responsabilità contrattuale, sicché l’attore deve provare il titolo e allegare gli specifici inadempimenti qualificati, astrattamente idonei a cagionare il danno lamentato, fermo il suo onere di provare il danno e il nesso causale; nella parte in cui persegue gli interessi dei creditori, soggiace al regime della responsabilità extracontrattuale, con onere del curatore di provare la condotta lesiva dell’integrità del patrimonio sociale.