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Corte d'appello di L'Aquila, 4 Marzo 2024, n. 315/2024

Danno all’immagine della società per mala gestio dell’amministratore: concorso di responsabilità, prova e liquidazione equitativa

Corte d'appello di L'Aquila, 4 Marzo 2024, n. 315/2024
Danno all’immagine della società per mala gestio dell’amministratore: concorso di responsabilità, prova e liquidazione equitativa

La natura contrattuale della responsabilità dell’amministratore verso la società per atti di mala gestio è di per sé non dirimente ai fini del risarcimento del danno all’immagine della società, perché la responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale possono concorrere quando la condotta del debitore, oltre a violare il rapporto obbligatorio, riveste autonoma rilevanza come atto illecito ex art. 2043 c.c. in quanto lesiva di un diritto assoluto. La persona giuridica ha diritto al risarcimento del pregiudizio non patrimoniale ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, tra i quali l’immagine e la reputazione commerciale; trattandosi di danno-conseguenza, esso non è in re ipsa e deve essere allegato e provato, anche mediante presunzioni semplici, ai cui fini rileva anche la diffusione giornalistica dei fatti risultati veri.

La liquidazione, necessariamente equitativa, del danno all’immagine subito dalla società va fondata su elementi di fatto di valenza indiziaria obiettiva, quali la gravità e la reiterazione delle condotte di mala gestio dell’amministratore, l’intensità del dolo, l’ampiezza e la durata della risonanza dei fatti e la notorietà della società danneggiata, e può essere rapportata anche all’entità del danno patrimoniale complessivamente cagionato [in misura pari a circa un terzo di esso].

Il lucro cessante consistente nei minori costi e nei mancati risparmi che la società avrebbe conseguito se l’amministratore avesse tempestivamente provveduto all’ammodernamento del sistema informatico aziendale richiede una prova, anche indiziaria o presuntiva, fondata su un giudizio prognostico di elevata probabilità avente una base fattuale reale. Sono inidonei a tal fine i benefici meramente stimati in documenti interni privi di supporto razionale; la società deve dimostrare i vantaggi concreti conseguiti con l’aggiornamento successivamente realizzato e, una volta monetizzati, i maggiori costi sostenuti nel periodo di ritardo colpevole.

La partecipazione, anche indiretta, al capitale della società fornitrice, il vincolo familiare con l’amministratore infedele o la carica di amministratore della società fornitrice sono insufficienti a fondare la responsabilità del terzo per concorso nell’inadempimento dell’amministratore verso la società amministrata. Tale responsabilità richiede l’allegazione e la prova di specifiche condotte personali, dolose o colpose, causalmente efficienti nella produzione del danno e, quando si deduca il dolo, della piena conoscenza della condotta dell’amministratore e della violazione dei doveri su di lui gravanti.

La transazione conclusa in sede sindacale per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro [del dirigente che è anche amministratore della società], con la quale il lavoratore dichiara di non avere più nulla a pretendere e rinuncia a ogni diritto inerente al rapporto, ha effetto limitato alle pretese del lavoratore e lascia salva l’azione di responsabilità della società nei suoi confronti quale amministratore, in difetto dell’inequivoca volontà delle parti di estinguere ogni rapporto preesistente richiesta per l’effetto novativo; a norma dell’art. 1364 c.c., le espressioni generali usate nella transazione riguardano soltanto gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di statuire.

Gli incrementi retributivi che l’amministratore si attribuisce eludendo le procedure interne della società, che richiedono il coinvolgimento del vertice aziendale, sono illegittimi e indebiti, e la società ha diritto alla restituzione di quanto versato.

Data Sentenza: 04/03/2024
Carica: Presidente
Giudice: Silvia Rita Fabrizio
Relatore: Marco Bartoli
Registro: RG 1350 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 23/10/2026
Massima a cura di: Giorgia Piccotto
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