Il giudice adito per l’invalidazione di una delibera di esclusione di un associato per gravi motivi – ai sensi dell’art. 24, comma 3, c.c. – è tenuto ad accertare il rispetto delle regole procedurali, nonché se si sia avverata in concreto una delle ipotesi previste dalla legge o dall’atto costitutivo per la risoluzione del rapporto associativo, senza poter prendere in considerazione circostanze estranee al contenuto della delibera, perché è in base alle ragioni ivi esplicitate che l’associato, tramite la notifica della delibera, è messo in grado di predisporre la propria difesa. In assenza di indicazioni statutarie specifiche o in presenza di formule generali ed elastiche o, comunque, in ogni altra situazione in cui la prefigurata causa di esclusione implichi un giudizio di gravità di singoli atti o comportamenti, da operarsi necessariamente “post factum”, il vaglio giurisdizionale deve estendersi necessariamente anche a quest’ultimo aspetto, esprimendosi attraverso un giudizio di proporzionalità complessiva tra le conseguenze del comportamento addebitato all’associato in termini di lesione arrecata alle finalità statutarie e la radicalità della sanzione.
Ai fini della validità della delibera di esclusione dell’associato da un’associazione non riconosciuta, come per quella di esclusione da un’associazione riconosciuta, non è necessaria la preventiva contestazione dell’addebito, atteso che tale contestazione non è richiesta da alcuna disposizione di legge, salvo che non vi sia una previsione di statuto in tal senso.