Occorre distinguere tra rinunzia all’azione o all’impugnazione e rinunzia agli atti del giudizio.
La rinuncia all’azione, e all’impugnazione, è un modo improprio per designare la rinunzia al diritto sostanziale del quale è stata chiesta tutela con l’azione giudiziaria, o con l’impugnazione, e conseguentemente è immediatamente efficace, anche senza l’accettazione di controparte, e determina il venir meno del potere – dovere del giudice di pronunziare ed in caso di rinuncia all’impugnazione comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e l’estinzione del giudizio.
Diversamente, nel caso di rinuncia agli atti del giudizio, l’accettazione è necessaria soltanto nel caso in cui la parte nei cui confronti la rinunzia è fatta abbia un interesse alla prosecuzione del processo, interesse che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, presupponendo la proposizione, ad opera della medesima parte, di richieste il cui integrale accoglimento procurerebbe alla stessa un’utilità maggiore di quella conseguita con l’estinzione del processo.