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Corte d'appello di Genova, 17 Ottobre 2017

La distinzione tra rinunzia all’azione e rinunzia agli atti del giudizio

Corte d'appello di Genova, 17 Ottobre 2017
La distinzione tra rinunzia all’azione e rinunzia agli atti del giudizio

Occorre distinguere tra rinunzia all’azione o all’impugnazione e rinunzia agli atti del giudizio.

La rinuncia all’azione, e all’impugnazione, è un modo improprio per designare la rinunzia al diritto sostanziale del quale è stata chiesta tutela con l’azione giudiziaria, o con l’impugnazione, e conseguentemente è immediatamente efficace, anche senza l’accettazione di controparte, e determina il venir meno del potere – dovere del giudice di pronunziare ed in caso di rinuncia all’impugnazione comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e l’estinzione del giudizio.

Diversamente, nel caso di rinuncia agli atti del giudizio, l’accettazione è necessaria soltanto nel caso in cui la parte nei cui confronti la rinunzia è fatta abbia un interesse alla prosecuzione del processo, interesse che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, presupponendo la proposizione, ad opera della medesima parte, di richieste il cui integrale accoglimento procurerebbe alla stessa un’utilità maggiore di quella conseguita con l’estinzione del processo.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 17/10/2017
Registro: RG 672 / 2014
Allegato:
Stampa Massima
Data: 08/11/2018
Massima a cura di: Massimo Bacci
Massimo Bacci

Avvocato iscritto al foro di Prato. Laureato con Lode in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze; LLM in Intellectual Property; Master in Diritto Privato Europeo e della Cooperazione Internazionale; Corso avanzato in materia di diritto d'autore CopyrightX presso Harvard Law School. Attualmente lavora presso lo Studio Legale Cappellini Carlesi, in Prato, dove si occupa di proprietà intellettuale ed Information Technology. Gestisce il blog www.iprights.it in materia di proprietà intellettuale.

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