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Tribunale di Milano, 30/04/2018

La legittimazione ad agire del titolare di impresa individuale. Il recesso unilaterale dal contratto preliminare

Tribunale di Milano, 30/04/2018
La legittimazione ad agire del titolare di impresa individuale. Il recesso unilaterale dal contratto preliminare
L’impresa individuale non ha soggettività distinta da quella della persona fisica dell’imprenditore sicché quest’ultimo è legittimato ad agire per conto dell’impresa anche nell’ipotesi in cui non ne specifichi la qualità.
In assenza di una clausola di recesso tra le parti non trova applicazione l’art. 1373 c.c. bensì l’art. 1372 c.c. che pone il divieto di scioglimento del contratto in mancanza di mutuo consenso delle parti o di altre cause previste dalla legge.
La pretesa di recedere unilateralmente dall’impegno assunto con il contratto preliminare in ragione di fatti non dimostrati si presenta come inadempimento degli obblighi assunti con il preliminare, considerato che l’impegno a contrarre derivante da tale contratto ha lo scopo di vincolare le parti a concludere l’affare alle condizioni concordate, anche nel caso di valutazioni soggettive di convenienza economica del singolo contraente.
Data Sentenza: 30/04/2018
Registro: RG 17779 / 2016
Allegato:
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Data: 10/12/2018
Massima a cura di: Silvia Di Virgilio
Silvia Di Virgilio

Avvocato del Foro di Milano, titolare di LexAround.me, esperta in consulenza aziendale, proprietà industriale, e-commerce. Gestisco prevalentemente questioni di natura stragiudiziale, dalla contrattualistica al diritto industriale. Sono in grado di gestire le relazioni tra clienti italiani ed esteri, grazie all’esperienza decennale maturata come managing partner di uno studio legale che si occupa di diritto commerciale e internazionale.

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