Chi agisce per la risoluzione di un contratto ex art. 1453 c.c. ha l’onere di provare l’esistenza del contratto stesso, mentre l’inadempimento può essere semplicemente allegato. Se la prova documentale e testimoniale non consente di ritenere dimostrata la conclusione del contratto, la domanda di risoluzione deve essere rigettata. Analogamente, l’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. richiede la prova sia dell’avvenuto pagamento sia dell’assenza di un valido titolo giustificativo. La mancata prova della conclusione del contratto non equivale alla prova della sua inesistenza; pertanto, non può fondare la ripetizione dell’indebito.
Ne consegue che documenti contraddittori o provenienti da terzi privi di rapporto qualificato con la parte non sono idonei a dimostrare la conclusione del contratto ai fini della risoluzione del contratto, tuttavia, la mera allegazione dell’assenza di titolo non basta se dagli stessi atti emerge che il pagamento sia avvenuto con uno specifico titolo (nel caso di specie, la disposizione di bonifico indicava in causale “prestito senza fini di lucro” a giustificazione del medesimo).