L’attuale disciplina codicistica discende dalla riforma prevista dal D.lgs. 6 del 2003, che ha mirato a ricondurre tutti i possibili vizi delle delibere assembleari nelle categorie della nullità e della annullabilità, eliminando la precedente categoria di invalidità atipica come l’inesistenza. Pertanto le delibere dell’assemblea ordinaria cui non abbia fatto seguito l’approvazione dell’assemblea speciale degli azionisti di risparmio non possono che essere annullabili in quanto le fattispecie previste dal codice sono unicamente la nullità e l’annullabilità. Non può essere condivisa l’applicazione della categoria dell’inefficacia alla fattispecie in esame perché la funzione dell’assemblea consiste nel regolare la vita della società e quella delle decadenze consiste nel dare ad essa stabilità. La previsione di un tertium genus si porrebbe in contrasto con il sistema delle cause di invalidità disegnato dal codice e verrebbe a minare il sistema delle decadenze ivi previste.