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Corte d'appello di Milano, 14 Maggio 2020

La nullità e la contraffazione brevettuale: presupposti giuridici ed eventuale determinazione dell’utile oggetto di retroversione

Corte d'appello di Milano, 14 Maggio 2020
La nullità e la contraffazione brevettuale: presupposti giuridici ed eventuale determinazione dell’utile oggetto di retroversione

Sussiste il contributo alla contraffazione tutte le volte in cui l’autore del contributo realizza nel territorio dello Stato in cui è registrato il brevetto profitti mediante la fornitura dei mezzi, indispensabili all’attuazione del procedimento tutelato dal brevetto, ad altro soggetto, che applichi il procedimento suddetto in qualunque luogo (anche al di fuori del territorio in cui il brevetto è efficace), con la consapevolezza che i mezzi, da lui forniti, sarebbero stati utilizzati proprio per l’attuazione di tale procedimento.

L’utile conseguito dal contraffattore (oggetto quindi del diritto di restituzione del titolare del diritto leso) è rappresentato dal confronto fra i soli ricavi e i soli costi incrementali relativi ai prodotti in questione, escludendo dal calcolo gli eventuali costi comuni ad altre produzioni (in prevalenza costi fissi) che l’azienda avrebbe comunque sostenuto; la grandezza da ricercare ha natura incrementale rispetto al MOL (margine operativo lordo) complessivo aziendale ed è il risultato algebrico della somma dei ricavi realizzati dalla vendita dei prodotti oggetto di contraffazione, dedotti i soli costi diretti sostenuti per la specifica produzione/commercializzazione di quei prodotti, ed esclusi quindi tutti i costi di struttura, di servizi, gli oneri finanziari e i costi del personale, non specificamente imputabili alla produzione/commercializzazione dei prodotti contenenti l’oggetto della contraffazione.

La corretta applicazione del criterio generale della ” compensatio lucri cum damno” postula che, quando unico è il fatto illecito generatore del lucro e del danno, nella quantificazione del risarcimento si tenga conto anche di tutti i vantaggi nel contempo derivati al danneggiato, perché il risarcimento è finalizzato a sollevare dalle conseguenze pregiudizievoli dell’altrui condotta e non a consentire una ingiustificata locupletazione del soggetto danneggiato.

Data Sentenza: 14/05/2020
Registro: RG 2667 / 2018
Allegato:
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Data: 07/01/2024
Massima a cura di: Vittorio Vinci
Vittorio Vinci

L'avv. Vinci lavora presso lo studio legale "Jacobacci & Associati" ed è specializzato nella risoluzione di controversie giudiziali e stragiudiziali in materia di proprietà industriale ed intellettuale occupandosi prevalentemente della tutela di marchi, brevetti, design, know-how, nomi a dominio, software, diritto d’autore e concorrenza sleale. Si occupa anche di contrattualistica internazionale nonché di mappatura e due diligence di beni immateriali. Nel 2020 ha conseguito la laurea in giurisprudenza cum laude presso l’Università degli Studi di Torino, con una tesi in diritto industriale (Relatore: Prof. Avv. M. Ricolfi).

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